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Sez. L, Sentenza n. 798 del 09/02/1982 (Rv. 418620 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO - PRESUPPOSTO - LEGITTIMA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - CONDIZIONE - VALUTAZIONI AMMINISTRATIVE E CONDIZIONAMENTI DISCREZIONALI - CONSEGUENZE - LEGITTIMA SOSPENSIONE - BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - ESCLUSIONE - AMMISSIONE A DETTA INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI ANTICIPATE DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418620-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO - PRESUPPOSTO - LEGITTIMA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - CONDIZIONE - VALUTAZIONI AMMINISTRATIVE E CONDIZIONAMENTI DISCREZIONALI - CONSEGUENZE - LEGITTIMA SOSPENSIONE - BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - ESCLUSIONE - AMMISSIONE A DETTA INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI ANTICIPATE DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - LIMITI.*

Secondo la disciplina del d.l.l.T. 9 novembre 1945 n. 788, del d.l.G.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 e (per il settore dell'edilizia) della legge 3 febbraio 1963 n. 77, l'ammissione dei lavoratori al beneficio dell'integrazione salariale, previsto come normale conseguenza delle situazioni di legittima riduzione o sospensione dell'attività aziendale, è subordinato a valutazioni amministrative e ad eventuali condizionamenti discrezionali. Pertanto, intervenuta una legittima sospensione dell'attività aziendale, i lavoratori non beneficiano di detta prestazione previdenziale, o di altro trattamento economico da parte del datore di lavoro, che può trovare fondamento soltanto nell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione. Per contro, ove sia disposta l'ammissione all'integrazione salariale, il datore è tenuto ad anticipare la dovuta prestazione, quale adiectus solutionis causa, soltanto nei limiti dell'intervenuta autorizzazione amministrativa e del suo corrispondente diritto al rimborso. (V 6130/80, mass n 409878).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 1 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 7, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 8, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)