Sez. L, Sentenza n. 3125 del 07/05/1983 (Rv. 428039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO - PRESUPPOSTO - LEGITTIMA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - CONDIZIONE - VALUTAZIONI AMMINISTRATIVE E CONDIZIONAMENTI DISCREZIONALI - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE - PRETESA DEI LAVORATORI AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO - PRESUPPOSTO - LEGITTIMA RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE - CONDIZIONE - VALUTAZIONI AMMINISTRATIVE E CONDIZIONAMENTI DISCREZIONALI - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ E MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE - PRETESA DEI LAVORATORI AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
In base alla disciplina dettata dal d.l.lgt 9 novembre 1945 n. 788, dal d.l.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 e per il settore dell'edilizia dalla legge 3 febbraio 1963 n. 77, l'ammissione al beneficio della integrazione salariale, previsto come normale conseguenza delle situazioni di legittima riduzione o sospensione dell'attività aziendale, è subordinata a valutazioni amministrative e ad eventuali condizionamenti discrezionali. Pertanto, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia disposto la sospensione e l'integrazione salariale non sia stata autorizzata, la pretesa dei lavoratori alla corresponsione di un trattamento economico da parte del datore di lavoro non può fondarsi che sull'accertamento dell'insussistenza dei presupposti legittimanti la sospensione, salvo - anche a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975 n. 164 - l'Obbligo dello stesso datore di lavoro di risarcire il danno (mediante corresponsione di una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita) ai dipendenti ai quali egli, in presenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, abbia impedito l'acquisizione del diritto all'integrazione, omettendo o ritardando l'attivazione del relativo procedimento amministrativo. (V 3144/82, mass n 421091; (V 798/82, mass n 418620; (V 3242/81, mass n 413820; (V 6130/80, mass n 409878).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)