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Sez. L, Sentenza n. 11154 del 27/10/1995 (Rv. 494392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controllo di mera logicità del giudizio - Portata - Verifica della sufficienza delle ragioni poste a base della decisione - Ammissibilità - Estensione.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

In sede di legittimità il controllo di mera logicità del giudizio se non può risolversi in un apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata, dovendosi distinguere l'insufficienza della motivazione dall'ingiustizia della stessa, ossia la mancanza di ragioni dalla mancanza di ragioni valide, non implica l'impossibilità di verificare se le ragioni poste a base della decisione siano effettivamente sufficienti a sostenerla, stante il dovere del giudice di merito non solo di spiegare le basi della propria decisione ma di risolvere la questione di fatto secondo canoni metodologici per essa immediatamente espressi dall'ordinamento giuridico o da esso comunque ricavabili, fermo restando che ai fini dell'anzidetta verifica il controllo sulla motivazione non consente di mettere in discussione il convincimento espresso dal giudice di merito ma solo di apprezzare la base di legittimità di quel convincimento e che inoltre esso permette di valutare i sintomi di ingiustizia in fatto della sentenza ma non direttamente l'ingiustizia stessa, per cui il difetto riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale cioè che se il relativo errore non fosse stato commesso il giudizio sarebbe potuto essere diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)