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Sez. L, Sentenza n. 5806 del 08/05/2000 (Rv. 536252 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Riesame e valutazione autonoma del merito della causa - Esclusione - Controllo logico - formale e giuridico della motivazione sui punti decisivi - Ammissibilità - Poteri del giudice di merito in materia di valutazione delle prove - Discrezionalità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536252-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio -, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)