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Sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244575 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Igiene del lavoro - Luoghi di lavoro - Reati previsti dal d.P.R. n. 303 del 1956 - D.Lgs. n. 81 del 208 - Continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244575-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Integra reato l'adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)