Sez. 3, Sentenza n. 23976 del 07/05/2009 Ud. (dep. 11/06/2009) Rv. 244083 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sicurezza dei luoghi di lavoro - Disciplina prevista dal d.P.R. n. 547 del 1955 - Nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 2008 - Continuità normativa - Sussiste.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza) che ha abrogato il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, costituisce reato la violazione delle prescrizioni dirette a conformare i luoghi di lavoro a norme di prevenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 8 dell'abrogato d.P.R. n. 547 e la nuova fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 63, 64 e 68, lett. b), in relazione all'All. IV, punto 1.4.1, D.Lgs. n. 81 del 2008.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 8 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)