Sez. 3, Sentenza n. 26754 del 05/05/2010 Ud. (dep. 12/07/2010) Rv. 248059 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Nuova disciplina introdotta dal T.U. sulla sicurezza - Abrogate disposizioni del d.P.R. n. 547 del 1955 e del d.P.R. n. 164 del 1956 - Continuità normativa - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Integra la fattispecie criminosa, pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sulla sicurezza), la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (art. 27, d.P.R. n. 547 del 1955) nonché la violazione degli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 68, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956) e dell'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (art. 69, comma primo, d.P.R. n. 164 del 1956), in quanto sussiste continuità normativa tra le abrogate previsioni e le corrispondenti disposizioni, oggi rispettivamente contemplate agli artt. 126, 111 e 80 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 126 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 27 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 68 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 69 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)