Sez. L, Sentenza n. 2433 del 12/04/1985 (Rv. 440273 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - APPLICAZIONE DEL RITO SPECIALE - PORTATA - ESTENSIONE A TALI RAPPORTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SOSTANZIALI PROPRI DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - APPLICAZIONE DEL RITO SPECIALE - PORTATA - ESTENSIONE A TALI RAPPORTI DI TUTTI GLI ISTITUTI SOSTANZIALI PROPRI DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'estensione del rito speciale del lavoro (art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nuovo testo) ai rapporti di Agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione concretantisi in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, se implica una più intensa tutela processuale di tali rapporti, connotati dalla collaborazione permanente e coordinata ad una impresa, non comporta anche la estensione ad essi di tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, salvi, peraltro, quelli previsti direttamente dallo stesso testo della legge n. 533 del 1973 (come il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., sulla svalutazione monetaria) ed alcuni principi tipici del rapporto di lavoro subordinato, come quelli concernenti la congruità della retribuzione ed il diritto di sciopero. (V 3498/81, mass n 414097).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)