Sez. L, Sentenza n. 3089 del 03/04/1996 (Rv. 496776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di parasubordinazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
La categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ha rilievo ai soli fini processuali, il che se implica una più intensa tutela giudiziaria di rapporti siffatti connotati da collaborazione permanente e coordinata ad un'impresa non comporta - salvo i casi di diversa previsione espressa di legge - l'estensione ad essi di tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, restando in particolare esclusa l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in tema di tutela del diritto alla qualifica, che trova presupposto necessario nella sovraordinazione gerarchica tipica della subordinazione e cioè in una situazione strutturalmente estranea ai rapporti di cui al menzionato art. 409 n. 3. 1
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)