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Sez. 1, Sentenza n. 11737 del 26/11/1993 (Rv. 484515 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Produttore agricolo - I.V.A. pagata in un determinato anno - Rimborso - Spettanza - Condizione - Tempestiva rinuncia all'esonero - Necessità - Opposizione per la "detrazione in modo normale" - Effettuazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484515-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti

Il rimborso dell'I.V.A. pagata in un determinato anno (fiscale) spetta soltanto se entro il cinque marzo di tale anno il produttore agricolo ha rinunziato all'esonero, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, mentre nessuna rilevanza a tal fine ha l'opzione per la "detrazione in modo normale" effettuata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, all'atto della dichiarazione annuale relativa a detto anno, perché l'opzione si riferisce non a questo, ma all'anno nel quale detta dichiarazione (annuale) è presentata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)