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Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010 (Rv. 613691 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Vendita giudiziaria immobiliare - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Invalidità degli atti preparatori all'incanto - Nullità derivata della vendita - Opponibilità all'acquirente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613691-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 576 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)