Sez. 3, Sentenza n. 12640 del 26/11/1992 (Rv. 479719 - 01)
Procedimento civile - Riassunzione, in genere | Del processo sospeso - Deposito del ricorso nel termine di sei mesi e notificazione nel termine ordinatorio stabilito dal giudice illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza - Effetti - Eccezione di estinzione del processo sollevata dalla controparte - Ammissibilità - Mezzi.
Procedimento civile - Riassunzione, in genere
Il termine ordinatorio può essere prorogato solo prima della scadenza, a norma dell'art. 154 cod. proc. civ., con la conseguenza che, lasciato inutilmente scadere, ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio. Pertanto, il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato nel termine di sei mesi, ma che non sia notificato alle controparti nel termine ordinatorio stabilito dal giudice, bensì in quello illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza, non produce gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e la controparte può eccepire l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cod. proc. civ., costituendosi nella udienza fissata con provvedimento di proroga del termine già scaduto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)