Sez. 1, Sentenza n. 11774 del 21/11/1998 (Rv. 520922 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI | Giudizio di divorzio - Ricorso in appello - Deposito - Assegnazione di un termine per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale - Natura ordinatoria del termine - Scadenza - Richiesta di proroga presentata successivamente alla sua scadenza - Inammissibilità - Conseguenze - Preclusione della prosecuzione del giudizio di secondo grado.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI
In tema di procedimento di appello avverso una sentenza di divorzio, la natura ordinatoria del termine presidenziale fissato, ex art. 154 cod. proc. civ., per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto (sul presupposto del tempestivo deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice "ad quem", ex artt. 8 legge 74/87, 324 e 325 cod. proc. civ.) non legittima la parte a disattenderlo "tout court", con conseguente ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei tempi di instaurazione del contraddittorio e di definizione del giudizio. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 154 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che l'inutile decorso del termine fissato dal giudice ha gli stessi effetti preclusivi di un termine perentorio, e che risulta del tutto illegittima ogni eventuale proroga (richiesta e) concessa solo dopo la sua scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)