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Sez. 2, Sentenza n. 808 del 29/01/1999 (Rv. 522758 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Del processo sospeso - Deposito del ricorso nel termine di sei mesi e notificazione nel termine illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza - Effetti - Eccezione di estinzione del processo sollevata dalla controparte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522758-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d'ufficio solo prima della scadenza di essi e perciò, quando siano decorsi interamente senza l'emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall'inosservanza degli stessi termini perentori. Pertanto, se il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, pur essendo ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l'estinzione ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine già esaurito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)