Sez. 3, Sentenza n. 9765 del 10/05/2005 (Rv. 581441 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Relative allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Indicazione della sede di prospettazione nel giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, vertendosi in materia di compenso per il recupero di nave arenata, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, rilevando che parte ricorrente non aveva mai invocato nei precedenti gradi di giudizio il disposto dell'art. 73 c.n., che regola i casi di navi sommerse da cui possa derivare intralcio per la navigazione, ma soltanto la fattispecie di cui all'art. 503 c.n. in tema di recupero delle navi naufragate o di altri relitti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)