Sez. 2, Sentenza n. 948 del 26/01/1995 (Rv. 490001 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Infrazioni al regolamento di condominio - Sanzioni pecuniarie d'importo superiore a lire cento - Nullità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
In tema di condominio, poiché l'art. 70 disp. att. cod. civ. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino al lire cento, sono nulle, in quanto "contra legem", le eventuali disposizioni del regolamento di condominio che dovessero prevedere sanzioni di importo maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)