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Sez. 2, Sentenza n. 10837 del 17/10/1995 (Rv. 494271 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori - Natura - Destinatari - Applicabilità ai conduttori di alloggi condominiali - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494271-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

L'art. 70 disp. att. cod. civ., in base al quale il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, ha carattere di norma eccezionale in quanto contempla una cosiddetta "pena privata" che ha come destinatari i condomini. Essa, pertanto non può ritenersi applicabile ai conduttori degli alloggi condominiali, i quali, ancorché si trovino a godere delle parti comuni dell'edificio in base ad un rapporto obbligatorio, rimangono estranei all'organizzazione condominiale.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)