Sez. 2, Sentenza n. 10837 del 17/10/1995 (Rv. 494271 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori - Natura - Destinatari - Applicabilità ai conduttori di alloggi condominiali - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
L'art. 70 disp. att. cod. civ., in base al quale il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, ha carattere di norma eccezionale in quanto contempla una cosiddetta "pena privata" che ha come destinatari i condomini. Essa, pertanto non può ritenersi applicabile ai conduttori degli alloggi condominiali, i quali, ancorché si trovino a godere delle parti comuni dell'edificio in base ad un rapporto obbligatorio, rimangono estranei all'organizzazione condominiale.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 70 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)