Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 28/08/1978 (Rv. 393589 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora le parti non si avvalgano della facolta di ricusare il giudice nei casi in cui allo stesso e fatto Obbligo di astenersi, non e piu possibile invocare come motivo di nullita della decisione la mancata astensione del giudice, a meno che questi non abbia avuto nel processo un interesse cosi personale da doverne esser considerato parte, poiche in tal caso la pronuncia e destinata a incidere su una posizione giuridica propria dello stesso giudice. (Conf 4539/76, mass n 383261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)