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Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 19/03/1981 (Rv. 412296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OMESSA RICUSAZIONE DEL GIUDICE NON ASTENUTOSI - DEDUZIONE DELLA MANCATA ASTENSIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Qualora le parti non si avvalgano della facolta di ricusare il giudice, nelle ipotesi in cui egli ha l'Obbligo di astenersi ai sensi dell'art 51 cod proc civ (nella specie, per avere conosciuto della causa in altro grado del processo), non e invocabile come motivo di nullita della sentenza la mancata astensione del giudice medesimo, salvo che questi abbia nella causa un interesse diretto, secondo la previsione dell'art 51 citato. (Conf 5594/80, mass n 409453; (Conf 3994/78, mass n 393589; (Conf 4539/76, mass n 383261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)