Sez. L, Sentenza n. 3829 del 12/06/1981 (Rv. 414463 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - TEMPO - RIDUZIONE DELLA CAPACITA - STATO D'INFERMITA ANTERIORE ALLA LEGGE N 160 DEL 1975 - INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITA PENSIONABILE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - TEMPO - RIDUZIONE DELLA CAPACITA - STATO D'INFERMITA ANTERIORE ALLA LEGGE N 160 DEL 1975 - INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA LEGALE D'INVALIDITA PENSIONABILE - CRITERI.*
Al fine dell'individuazione della soglia legale d'invalidita pensionabile, e indispensabile accertare se l'infermita invalidante si sia determinata prima o dopo la data di entrata in vigore (20 giugno 1975) della legge 3 giugno 1975 n 160, giacche l'art 24 di questa legge, che fissa tale limite a meno di un terzo, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, uno stato d'infermita che prima della data anzidetta abbia compromesso in misura superiore alla meta la capacita di guadagno dell'assicurato e produttivo del diritto a pensione, ai sensi dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971). (V 2187/80, mass n 405847; (V 526/80, mass n 403920; (V 307/80, mass n 403695).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)