Sez. L, Sentenza n. 2187 del 03/04/1980 (Rv. 405847 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - ESTENSIONE AD UNO STATO D'INFERMITA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - ESTENSIONE AD UNO STATO D'INFERMITA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione d'invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, in base al quale il diritto alla pensione medesima postula una riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo del normale, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, uno stato d'infermita, che, prima dell'entrata in vigore di detta legge (20 giugno 1975), abbia compromesso in misura superiore alla meta la capacita di guadagno dell'assicurato, e produttivo del diritto a pensione, ai sensi dell'art 10 primo comma del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971. (Conf 1301/79, mass n 397553; (Conf 610/78, mass n 389917).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)