Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 13/02/1985 (Rv. 439330 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ESCLUSIONE NEL CASO DI PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI CON ALTRI TERRENI AGRICOLI - ESTENSIONE A QUALSIASI IPOTESI DI RECIPROCO TRASFERIMENTO DEL FONDO CON ALTRI BENI - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - ESCLUSIONE NEL CASO DI PERMUTA DI TERRENI AGRICOLI CON ALTRI TERRENI AGRICOLI - ESTENSIONE A QUALSIASI IPOTESI DI RECIPROCO TRASFERIMENTO DEL FONDO CON ALTRI BENI - NECESSITÀ.*
In tema di prelazione agraria, poiché l'art. 8 della legge n. 590 del 1965 che - nell'attribuire il diritto di prelazione (o di riscatto) a favore del coltivatore diretto che sia affittuario di un fondo agricolo - esclude espressamente l'applicabilità dello istituto a talune particolari ipotesi, tra le quali la permuta, non contiene alcuna specificazione e, d'altra parte, non è consentita una sua interpretazione analogica - trattandosi di norma che introduce oneri e divieti che non possono essere estesi oltre il limite loro proprio - l'esclusione stessa si applica non solo al caso di permuta di terreni agricoli con altri terreni agricoli, bensì a qualsiasi ipotesi di reciproco trasferimento del fondo con altri beni (nella specie, porzioni di un fabbricato). (Conf 6225/81, mass n 417019; (Conf 6573/80, mass n 410365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)