diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 751 del 08/03/1969 (Rv. 339058 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DIVIETO - MANCATA SPECIFICAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1969-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339058-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - DIVIETO - MANCATA SPECIFICAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - CONTENUTO.*

La liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato deve essere effettuata in modo specifico, si da mettere la parte interessata in grado di poter controllare l'esattezza della liquidazione stessa. Peraltro, perche la mancata specificazione possa rendere nulla la sentenza nel capo relativo e necessario che essa venga denunciata non come generica inosservanza di una mera formalita non avente alcun contenuto sostanziale, ma come violazione di una determinata disposizione della legge o di singole voci della tariffa, dovendosi, in Mancanza di tale denuncia, presumere che la liquidazione sia stata fatta in conformita della nota presentata dalla parte e con implicito riferimento a questa. (V., sulla prima parte, 113-68, mass. N.330955 1228-65 sulla seconda parte, 289-66, mass. N.320560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)