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Sez. 1, Sentenza n. 9395 del 10/11/1994 (Rv. 488513 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - TERMINI | I.R.P.E.F. sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Domanda - Termine - Indennità - Liquidazione successiva al 31 dicembre 1979 - Rimborso - Controversia pendente - Disciplina ex artt. 4 e 5 legge n. 482 del 1985 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488513-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - TERMINI

La domanda di rimborso di quote dell'I.R.P.E.F. applicata dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita per fini di successivo versamento all'erario secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è soggetta, trattandosi di versamento diretto, al termine di decadenza di diciotto mesi dall'esecuzione di tale atto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, eccezion fatta per i casi in cui la liquidazione della prestazione sia avvenuta in periodo successivo al 31 dicembre 1979 e sia pendente giudizio relativo alla pretesa detassazione, operando in tali casi, giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i nuovi e più favorevoli criteri di imposizione, stabiliti dalla stessa legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)