Sez. 1, Sentenza n. 2484 del 22/03/1996 (Rv. 496506 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | I.N.A.M. - Indennità di buonuscita corrisposte prima del primo gennaio 1980 - Domanda di rimborso dell'I.R.P.E.F. - Termine di decadenza di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Le indennità di buonuscita versate dall'I.N.A.M. anteriormente al primo gennaio 1980 non rientrano nella previsione normativa degli articoli 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, sicché le domande di rimborso dell'I.R.P.E.F. avanzate dal contribuente in relazione ad esse non si sottraggono alla decadenza contemplata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per effetto del decorso di diciotto mesi dal versamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)