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Sez. 6, Sentenza n. 2411 del 30/06/1998 Cc. (dep. 02/07/1998) Rv. 211264 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Condotte diverse previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in rapporto formale di alternatività - Configurazione delle stesse quali condotte plurime di un unico reato - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di competenza territoriale.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211264-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)