Sez. 6, Sentenza n. 16253 del 17/02/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 225628 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Condotte diverse previste dall'art. 73 del dPR. 9 ottobre 1990, n. 309 in rapporto formale di alternatività - Configurazione delle stesse quali condotte plurime di un unico reato - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di competenza territoriale.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità. Ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza stupefacente ossia il 'corpus del possessò.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)