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Sez. L, Sentenza n. 5369 del 01/06/1998 (Rv. 515977 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione della parte - Deduzione - Termine - Mancata deduzione della nullità nella prima istanza o difesa successiva dell'atto viziato o alla notizia di esso - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515977-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ

Ai sensi dell'art. 157 comma secondo cod. proc. civ., affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)