Sez. 2, Sentenza n. 4752 del 23/07/1988 (Rv. 459588 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ - ECCEZIONE DELLA PARTE - DEDUZIONE - TERMINE E MODI - ALLEGAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI DELLA INVALIDITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA SOLLEVATA GIURIDICAMENTE, SENZA L'INDICAZIONE TEMPESTIVA DELLE SPECIFICHE RAGIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ - ECCEZIONE DELLA PARTE - DEDUZIONE - TERMINE E MODI - ALLEGAZIONE DELLE SPECIFICHE RAGIONI DELLA INVALIDITÀ - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA SOLLEVATA GIURIDICAMENTE, SENZA L'INDICAZIONE TEMPESTIVA DELLE SPECIFICHE RAGIONI.*
Ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., affinché sussista l'Obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Peraltro, tale deduzione (in Mancanza della quale la nullità resta sanata) non può esaurirsi nella mera e generica allegazione della nullità dell'atto, occorrendo altresì quella specificazione delle ragioni dell'Invalidità che è indispensabile perché il giudice possa, ai sensi dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., esaminare l'eccezione e, nel caso di riconosciuta fondatezza della stessa, disporre, sempre che sia possibile, la rinnovazione dell'atto nullo e degli altri Atti cui la nullità si estende. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'eccezione di nullità della consulenza tecnica fosse tardiva, ancorché sollevata dalla parte nella prima udienza successiva al deposito della relazione, perché le cause della nullità, genericamente dedotta, erano state indicate soltanto con la comparsa conclusionale, dopo numerose altre udienze). (V 1599/86, mass n 444969; (V 1994/80, mass n 405623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)