Sez. 1, Sentenza n. 365 del 14/01/2003 (Rv. 559658 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ | Eccezione della parte - Modalità - Allegazione delle specifiche ragioni della invalidità - Necessità - Fattispecie in tema di nullità dell'atto di citazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ
Ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni dell'invalidità. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto non sufficiente la deduzione, ad opera del convenuto, della nullità della citazione fatta attraverso il mero richiamo, in forma generica, delle norme coinvolte - nella specie gli artt. 163, numero 7, e 164 cod. proc. civ. -, in mancanza della specificazione dell'elemento della norma - indicazione dell'udienza, invito a costituirsi nel termine, avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - cui la deduzione era riferita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 1633 com. 3 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)