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Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 11/02/1985 (Rv. 439235 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA - RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI - SOLIDARIETÀ - CONDONO FISCALE - RICHIESTA DA PARTE DI UNO DEI COEREDI - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COEREDI - SUSSISTENZA - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439235-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA - RESPONSABILITÀ DEGLI EREDI - SOLIDARIETÀ - CONDONO FISCALE - RICHIESTA DA PARTE DI UNO DEI COEREDI - EFFETTI LIBERATORI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COEREDI - SUSSISTENZA - DEFINITIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*

In tema d'imposta di successione, qualora uno dei coeredi, tenuto in solido al pagamento del tributo, chieda ed ottenga la definizione della controversia sul valore imponibile mediante applicazione del cosiddetto condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), e provveda al pagamento di quanto dovuto, gli effetti liberatori del condono medesimo si estendono a favore degli altri coeredi, tanto nel caso in cui anch'essi abbiano lite pendente sullo accertamento del debito d'imposta, quanto nel caso in cui abbiano lasciato diventare definitivo, per mancata opposizione, l'accertamento di maggior valore imponibile loro notificato dall'amministrazione finanziaria, senza però aver ancora provveduto all'adempimento, tenuto conto che il suddetto condono configura uno strumento di radicale eliminazione delle pendenze in corso, attraverso una oggettiva riduzione della prestazione pretesa, a prescindere dalle situazioni soggettive del singolo condebitore, e che, inoltre, vertendosi in materia di solidarietà passiva, caratterizzata dalla unicità della prestazione facente carico ad una pluralità di soggetti, trova applicazione il principio dell'art. 1292 cod. civ., circa la portata estintiva e liberatoria per tutti i condebitori dell'adempimento effettuato da uno di essi. (V 2630/83, mass n 427514; (V 1006/81, mass n 411531; (V 2899/79, mass n 399234; (V 895/78, mass n 390222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)