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Sez. 1, Sentenza n. 6740 del 15/06/1995 (Rv. 492871 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Valore finale del bene - Definizione ai sensi dell'art. 31, comma primo, del D.L. n. 429 del 1982 da parte dell'acquirente - Utilizzazione ai fini del calcolo dell' I.N.V.I.M., dovuta dal venditore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492871-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di I.N.V.I.M., il valore finale del bene compravenduto determinato ai fini della imposta di registro a seguito di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 31, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516, effettuata dall'acquirente del bene, vale anche quale valore finale dello stesso ai fini del calcolo dell'I.N.V.I.M., dovuta dal venditore, atteso che il condono, per eliminare le liti e per fare conseguire al fisco le entrate in tempi brevi, opera una riduzione degli imponibili accertati ed incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta - tra i quali rientrano acquirente e venditore obbligati in solido, ai fini della imposta di registro, ai sensi dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 - "oggettivamente" e non "soggettivamente" e che nel paradigma della norma dettata dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sull'I.N.V.I.M., l'imponibile definito ai fini dell'imposta di registro è parametro vincolante al fine dell'applicazione dell'I.N.V.I.M..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)