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Sez. 4, Sentenza n. 802 del 09/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180250 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA BASE NEL MINIMO EDITTALE (IN PRIMO GRADO) - CONCESSIONE DI ATTENUANTE IN APPELLO - RITENUTA EQUIVALENZA CON AGGRAVANTI - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA - PENA BASE SUPERIORE AL MINIMO - IRROGAZIONE DI PENA QUANTITATIVAMENTE MINORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180250-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA BASE NEL MINIMO EDITTALE (IN PRIMO GRADO) - CONCESSIONE DI ATTENUANTE IN APPELLO - RITENUTA EQUIVALENZA CON AGGRAVANTI - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA - PENA BASE SUPERIORE AL MINIMO - IRROGAZIONE DI PENA QUANTITATIVAMENTE MINORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di riquantificazione della pena in appello, non viola il principio del divieto di reformatio in peius il giudice del gravame che, pur manipolando taluni parametri di riferimento in modo meno favorevole all'appellante (nella specie, partendo, a differenza del giudice di primo grado, da pena base superiore al minimo), comunque, pervenga, per effetto della concessione di attenuanti, ovvero per diversa valutazione nella comparazione di circostanze di segno opposto, alla irrogazione di una pena (complessivamente determinata) inferiore a quella irrogata con la sentenza gravata. (fattispecie di imputato condannato in primo grado per una serie di furti pluriaggravati (ex articolo 625 codice penale), senza che gli fosse accordata alcuna attenuante, il giudice di appello, pur non modificando il giudizio negativo nei riguardi del prevenuto, accordò l'attenuante generica, dichiarandola equivalente alle numerose aggravanti speciali, e rideterminò la pena in misura sensibilmente inferiore a quella comminata in prime cure, partendo, però, da pena base -per il furto semplice-superiore al minimo edittale, dal quale era partito, in riferimento alla fattispecie ritenuta, il giudice di primo grado). (V mass n 177934; (Conf mass n 170476, e ivi citate; (Conf mass n 169849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)