Sez. 4, Sentenza n. 8246 del 01/08/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170476 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE - AUTONOMA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA COMPLESSIVA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE - AUTONOMA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA COMPLESSIVA - CONDIZIONI.*
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, determina in modo autonomo la pena base e la misura di aumenti o diminuzioni per circostanze, aggravanti o attenuanti, anche non riconosciute in primo grado, con nuovo relativo giudizio di comparazione, purché l'intera sanzione non superi quella precedentemente irrogata. (Conf mass n 158643; (Conf mass n 157693 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)