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Sez. 6, Sentenza n. 6225 del 20/06/1985 Ud. (dep. 20/06/1985) Rv. 169849 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OGGETTO - PENA NEL SUO COMPLESSO - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169849-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OGGETTO - PENA NEL SUO COMPLESSO - FONDAMENTO.*

Il divieto della reformatio in peius deve essere riferito soltanto alla pena che viene inflitta, nel suo complesso e non anche alla pena base. Non può essere, infatti, sottratta al giudice di appello, anche in assenza di una impugnazione del P.m., la possibilità di proporzionare meglio la pena base e gli aumenti per le circostanze aggravanti o per la continuazione per una maggiore coerenza con la ritenuta gravità dei fatti e con la motivazione addotta, purché non venga superato il limite della pena complessiva applicata dal giudice di primo grado. (V mass n 089806; (V mass n 153364).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)