Sez. 2 - , Sentenza n. 21460 del 19/03/2019 Ud. (dep. 16/05/2019) Rv. 275586 - 02
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - Presupposti di operatività - Estorsioni finalizzate ad imporre imprese mafiose - Successivo reinvestimento dei profitti nelle attività delle medesime imprese - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)