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Sez. 1, Sentenza n. 23897 del 07/03/2025 Ud. (dep. 26/06/2025) Rv. 288284-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - Presupposti di operatività - Estorsioni finalizzate ad imporre imprese schermo del sodalizio criminale - Successivo reinvestimento dei profitti nelle attività delle medesime imprese - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288284-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di avvalersi di servizi di intermediazione per la commercializzazione di prodotti dell'impresa lecita mediante la quale il gruppo mafioso controlla il mercato, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei servizi svolti dall'impresa stessa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dalla provvigione imposta, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa apparentemente lecita.

Cod. Pen. art. 416 bis com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)