Sez. 5, Sentenza n. 22262 del 26/10/2011 (Rv. 619987 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Restituzione al contribuente delle somme relative alla pretesa impositiva contestata - Preclusione - Possibilità di recupero degli importi relativi a tributi contemplati nell'avviso ma non ricompresi nella pretesa impositiva - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata della lite fiscale di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 preclude al contribuente solo di ottenere la restituzione delle somme versate per le imposte in relazione alle quali l'avviso impugnato contenga una pretesa impositiva contestata, ma non impedisce il recupero degli importi già corrisposti per tributi che, pur contemplati nell'avviso, non abbiano formato oggetto di specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria, per la ragione che il condono elide la pretesa impositiva unitamente all'impugnazione del contribuente all'interno del perimetro segnato, da un lato, dalla stessa pretesa impositiva e, dall'altro, dall'oggetto del contenzioso proposto dal contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)