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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013 (Rv. 628956 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Azione reale - Eccezione riconvenzionale di usucapione - Sufficienza - Necessità di apposita domanda riconvenzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628956-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

La parte convenuta può utilmente contrastare un'azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti anche solo sollevando l'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza che sia necessario formulare apposita domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)