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Sez. 2, Sentenza n. 7666 del 13/07/1995 (Rv. 493270 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Divieto nei confronti delle parti - Operatività - Beni oggetto del negozio simulato posto in essere dal "de cuius" - Acquisizione al patrimonio ereditario - Azione promossa dall'erede - Divieto, per l'erede, della prova per testi o per presunzioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493270-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 cod. civ. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell'erede che agisca per l'acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il "de cuius", in quanto l'erede si avvale di un titolo che lo pone nell'identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è "terzo" rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l'erede non può valersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all'assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)