Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004 (Rv. 574967 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Lavorazione tabellata - Presunzione legale - Limiti e modalità applicative - In caso di malattia ad eziologia multifattoriale - Concreta e specifica dimostrazione del nesso causale - In termini probabilistici - Sufficienza - Neoplasia ritenuta dalla scienza medica di possibile origine professionale - Presunzione legale - Operatività - Onere dell'istituto assicuratore della prova contraria - Modalità di assolvimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
L'accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell'I.N.A.I.L. dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tuttavia, questa regola, allorquando si tratti di una malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, dev'essere temperata nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che, nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni ad operare, con la conseguenza che l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. (Sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, in riferimento ad un'attività lavorativa di autotrasportatore di prodotti petroliferi - gasolio e benzina -, che aveva comportato per lungo tempo esposizione all'azione di idrocarburi - benzene e betanaftilamina -, da considerarsi tabellata, perché inclusa nella voce n. 30 della relativa tabella, aveva escluso che la neoplasia vescicale da cui l'assicurato era stato colpito entro il termine massimo previsto dalla legge, potesse avere origine professionale, in forza di una valutazione sull'eziologia professionale, formulata dal consulente tecnico d'ufficio in termini meramente dubitativi, anziché in termini di assoluta certezza).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1224 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)