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Sez. 1, Sentenza n. 3583 del 25/03/1995 (Rv. 491433 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Invalidità della procura rilasciata sull'atto di appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491433-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto di appello la indicazione, in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata allo stesso con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado; in quanto dalla descritta errata indicazione della procura non possono farsi derivare conseguenze più gravi di quelle ricollegabili alla totale omissione dell'indicazione della procura medesima nell'atto di appello (che non costituisce causa di nullità di quest'ultimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)