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Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 03/05/1986 (Rv. 446015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 83, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - ESISTENZA DI ALTRA VALIDA PROCURA RILASCIATA IN PRIMO GRADO MA NON RICHIAMATA NELL'ATTO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - SU UN ATTO DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALL'ART. 83, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - ESISTENZA DI ALTRA VALIDA PROCURA RILASCIATA IN PRIMO GRADO MA NON RICHIAMATA NELL'ATTO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

L'inammissibilità dell'appello, per nullità della procura speciale al difensore, perché apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., non trova deroga nel caso in cui il difensore sia munito di altro mandato rilasciato in primo grado con formula estesa all'eventuale grado di appello, qualora quest'ultimo non sia richiamato nell'atto di gravame in ottemperanza all'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., sicché resti esclusa la volontà della parte di avvalersene. (V 1429/74, mass n 369513; (V 333/64; (Conf 3181/80, mass n 406978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)