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Sez. 2, Sentenza n. 7373 del 16/06/1992 (Rv. 477748 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Mandato alle liti | Su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 terzo comma cod. proc. civ. - Inammissibilità - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado, ma non richiamata nell'atto di appello - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477748-01

Impugnazioni civili - Appello - Mandato alle liti

L'inammissibilità dell'appello per nullità della procura speciale al difensore perché apposta su un atto diverso da quelli previsti dall' art. 83 comma terzo cod. proc. civ. non trova deroga nel caso in cui il difensore sia munito di altro mandato rilasciato in primo grado (nella specie: con la comparsa di risposta) con formula estesa all' eventuale grado di appello, qualora quest'ultimo non sia richiamato nell'atto di gravame in ottemperanza all'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., sicché resti esclusa la volontà della parte di avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)