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Sez. L, Sentenza n. 6759 del 26/07/1996 (Rv. 498787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI | Invalidità della procura per l'appello - Inammissibilità dell'impugnazione - Limiti - Validità di altra procura idonea per la proposizione dell'appello - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI

Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto di appello la indicazione in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata dallo stesso con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado; il richiamo della sola seconda procura rilasciata con l'impugnazione non indica di per sè la volontà implicita dell'appellante di non avvalersi della prima per l'ipotesi in cui questa risulti invalida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)