Sez. 3, Sentenza n. 1791 del 11/05/1999 Cc. (dep. 18/06/1999) Rv. 214544 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione - Reato permanente - Configurabilità - Cessazione della permanenza - Momento - Individuazione.
DEMANIO
La condotta del reato previsto e punito dagli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione (esecuzione di nuove opere entro la fascia dei 30 metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non solo nell'esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione. Pertanto il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente la offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dall'esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo del compartimento. (La Corte nel motivare la decisione ha precisato che la fattispecie criminosa in questione comprende non solo l'esecuzione dell'opera non autorizzata, ma anche il suo illegittimo mantenimento in assenza del prescritto nulla osta).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 55, Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)