Sez. 2 - , Sentenza n. 1144 del 06/12/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275068 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Caratteri - Confronto tra le fattispecie astratte - Esclusione - Fattispecie in tema di truffa e appropriazione indebita.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Ai fini del divieto di "bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che fosse precluso il giudizio per truffa, consistita nel fraudolento procacciamento del noleggio di un'autovettura, nei confronti di un imputato già condannato con sentenza irrevocabile, per essersi poi indebitamente appropriato della medesima autovettura, omettendo di restituirla alla scadenza del contratto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)