Sez. 1, Sentenza n. 5725 del 19/04/2002 (Rv. 553874 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Recupero di un credito del fallito - Giudizio ordinario promosso dal curatore - Domanda riconvenzionale del convenuto - Oggetto - Richiesta di accertamento di un controcredito derivante dal medesimo rapporto - Conseguenze - Competenza funzionale ed inderogabile del tribunale fallimentare - Sussistenza - Mancata devoluzione dell'intera controversia al tribunale fallimentare - Nullità del rito - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Condizioni e limiti - Principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Mancata impugnazione "in parte qua" della sentenza resa dal giudice incompetente - Formazione del giudicato implicito sul punto - Rilevabilità d'ufficio della nullità procedimentale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Il giudizio di cognizione introdotto dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito postula - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto (nella specie, di appalto di OO.PP.), proponga domanda riconvenzionale diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori - la devoluzione dell'intera controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 cod. proc. civ., da individuarsi nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile. L'adozione di un rito diverso da quello predisposto, "in subiecta materia", per l'accertamento dei crediti verso il fallimento in sede di formazione del passivo, determinando l'improponibilità della relativa domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma tale rilevabilità d'ufficio va pur sempre coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle cause di nullità in cause di impugnazione, di talché l'eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza resa dal giudice funzionalmente incompetente resta coperta dall'intervenuto giudicato, con conseguente preclusione della suddetta rilevabilità d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)