Sez. 1, Sentenza n. 13944 del 13/12/1999 (Rv. 532099 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Contenuto - Richiesta di accertamento di ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Fattispecie in tema d'appalto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Quando il curatore del fallimento promuove un giudizio per il recupero del credito del fallito ed il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto (nella specie di appalto), proponga domanda riconvenzionale, diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento, ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori, entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un giudice unico ex art. 36 cod. proc. civ., rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)