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Sez. 1, Sentenza n. 10912 del 25/07/2002 (Rv. 556189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Contenuto - Richiesta di accertamento di ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Coincidenza della sede del tribunale fallimentare e di quello ordinario - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Giudizio di appello su sentenza emessa dal Tribunale ordinario - Possibilità di rimettere la causa al Tribunale fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Quando il curatore del fallimento promuove un giudizio per il recupero del credito del fallito ed il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale, diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento, ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori, entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un giudice unico ex art. 36 cod. proc. civ., rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale fallimentare. Tuttavia, allorquando il Tribunale che ha dichiarato il fallimento e il Tribunale c.d. ordinario coincidano nello stesso organo giurisdizionale, poiché la sezione fallimentare non costituisce un ufficio autonomo, non è prospettabile una questione di competenza; conseguentemente, in sede di appello avverso la sentenza del Tribunale c.d. ordinario, che abbia deciso anche su una domanda riconvenzionale che avrebbe determinato l'attrazione della competenza sull'intera controversia al Tribunale fallimentare, il giudice non può rimettere la causa al giudice di primo grado, ma deve trattenerla e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)